Art. 40
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione, come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell' del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.
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