Art. 31 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 31

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prima prova pratica; 20 punti per la seconda prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: a) titoli di carriera: punti 30; b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia. L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
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