Accordo
Art. XV
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XV
1. Ogni controversia tra due o più partecipanti oppure tra uno o più partecipanti e l'Organizzazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo, che non possa essere composta in via amichevole è demandata, su richiesta di una delle parti alla controversia, ad un arbitro unico che è nominato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. L'arbitro non può essere cittadino di uno Stato parte della controversia nè avere in questo Stato la sua residenza permanente.
2. Le parti dell'accordo che non sono parti della controversia hanno diritto di prendere parte all'istanza, e la decisione dell'arbitro è vincolante per tutti i partecipanti e per l'Organizzazione, sia che essi abbiano preso parte o no alla istanza.
Storico versioni
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