Accordo

Art. XIV

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XIV 1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa possa contrarre nel caso che la sua responsabilità internazionale venga coinvolta in seguito alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. 2. Ogni risarcimento per danno subito dall'Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma è accreditato come entrata sui bilanci annui del programma menzionati al paragrafo 4 dell'articolo VI.
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