Accordo
Art. IX
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo IX
1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CNES i crediti di impegno e di pagamento necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al bilancio approvato dal Consiglio direttivo del programma e alle disposizioni del paragrafo 2.4 dell'allegato B del presente accordo.
2. I contributi dei partecipanti saranno richiesti dalla Organizzazione sulla base delle sue regole in vigore e in conformità alle disposizioni figuranti all'allegato B del presente accordo.
Storico versioni
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