Accordo

Art. V

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo V 1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla decisione dei partecipanti di procedere alla fase di produzione del programma stesso. Quelli, fra i partecipanti, che si sono dichiarati interessati a partecipare alla fase di produzione concludono un nuovo accordo che definisce il contenuto di questa fase, le modalità finanziarie della sua esecuzione così come l'attribuzione dei lavori che essi si sforzeranno di mantenere, nei limiti del possibile, identica a quella definita per la fase di sviluppo. 2. I partecipanti si sforzeranno di mantenere disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali messi in opera nel corso della fase di sviluppo e, sia che partecipino o meno al nuovo accordo, non porranno ostacoli all'utilizzazione di questi mezzi.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-v

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