Accordo
Art. X
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo X
1. Il CNES stipula i contratti necessari alla esecuzione della fase di sviluppo del programma. Al momento della stesura dei contratti e dei subcontratti per l'esecuzione di detta fase, la preferenza è data alla esecuzione dei lavori in primo luogo sul territorio dei partecipanti e in secondo luogo sui territori degli altri Stati membri dell'Organizzazione o successivamente della Agenzia.
2. Il CNES sottopone al Consiglio direttivo del programma, prima della conclusione dello stadio di definizione, la divisione dei lavori sulla base dei contributi che figurano al paragrafo 2.1 dell'allegato B. Questa distribuzione prevede i lavori che offrono un interesse tecnologico definito, secondo la definizione accettata dal Consiglio direttivo del programma e che rappresentano l'80% dell'ammontare delle spese dirette menzionate all'articolo VI, paragrafo 2-a), di cui sopra.
3. Il CNES affida ai partecipanti dei contratti di un valore proporzionale al contributo dei partecipanti allo ammontare dei lavori più sopra definito. Se questo scopo non potesse essere raggiunto riguardo all'uno o a più partecipanti, si procederà prima della conclusione dello stadio di definizione, a una riduzione proporzionale dei contributi del partecipante/i in questione. Se risultasse una mancanza di finanziamento della fase di sviluppo il governo francese è responsabile di questo finanziamento. Riguardo alle spese aggiuntive menzionate all'articolo VII, paragrafo 2-a), il CNES si sforzerà, al momento della stesura dei contratti, considerando la natura specifica del lavoro, la difficoltà di applicare le stesse regole di distribuzione geografica e la necessità di assicurare un buon svolgimento della fase di sviluppo, di non pregiudicare il giusto ritorno dei partecipanti e di arrivare a una divisione dei lavori la più equa possibile.
4. I contratti che corrispondono a dei lavori che presentano un interesse tecnologico minore, come i lavori di infrastruttura o le forniture di materie consumabili, saranno redatti su una base competitiva. A tal fine il CNES rivolge delle richieste di offerta alle ditte i cui nomi saranno stati indicati dai partecipanti.
5. I contratti relativi a dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato non membro dell'Organizzazione non saranno presi in considerazione nel calcolo della distribuzione geografica dei contratti tra i partecipanti.
6. Le disposizioni contrattuali sono basate sui regolamenti e le procedure in vigore nel CNES. Tuttavia, l'Organizzazione definisce il contenuto delle clausole che garantiscono il rispetto dell'applicazione degli articoli VIII e XII del presente accordo.
7. I partecipanti prendono, in conformità alle disposizioni del protocollo sui privilegi e immunità dell'Organizzazione, tutte le misure in vista dell'esenzione dei contratti stipulati ai sensi del presente accordo dalle imposte fiscali e doganali, o, se del caso, del rimborso delle imposte già percepite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-x