Accordo
Art. XI
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XI
Il governo francese si fa garante del pagamento delle somme:
a) che saranno versate a beneficio del programma sotto il titolo Altre entrate da uno Stato membro della Organizzazione non firmatario del presente accordo e con il quale egli avrà concluso un accordo bilaterale compatibile con le disposizioni del presente accordo, ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori nella fase di sviluppo del programma;
b) che figurano sotto la rubrica altri Stati nella tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fintantochè queste somme non saranno coperte in altro modo.
Nessun accordo bilaterale menzionato al paragrafo a) sopra riportato non dovrà in alcun caso creare degli obblighi nei confronti degli altri partecipanti al programma.
Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo I dell'articolo X del presente accordo un tale Stato membro della Organizzazione viene considerato quale partecipante alla fase di sviluppo del programma.
Storico versioni
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