Accordo

Art. XII

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XII 1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti è proprietaria degli elementi del razzo Ariane delle installazioni e degli equipaggiamenti acquistati per la sua realizzazione e delle installazioni di lancio realizzate nel quadro del programma. 2. I partecipanti proprietari di installazioni che possano essere utilizzate ai fini del programma Ariane si impegnano a metterle a disposizione di detto programma a condizioni finanziarie limitatamente al rimborso delle spese marginali. 3. Gli elementi, strutture ed equipaggiamenti previsti al paragrafo I del presente articolo sono messi a disposizione dei partecipanti che agiscono nel quadro del loro programma o di un programma dell'organizzazione nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane lo permette. In queste condizioni i canoni chiesti per questa utilizzazione non contemplano l'ammortamento di questi beni. Il Consiglio direttivo del programma fissa le relative condizioni. 4. L'organizzazione può mettere questi beni a disposizione di terzi non previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane e per i bisogni dei partecipanti lo permette, e nelle condizioni finanziarie che saranno fissate dal Consiglio direttivo del programma. 5. Qualsiasi cessione di elementi, iniziati ed equipaggiamenti acquistati è decisa dal Consiglio direttivo del programma previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
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