Accordo

Art. XVIII

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XVIII I partecipanti possono decidere all'unanimità di mettere fine al programma; in questo caso priorità di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sarà data al partecipante che si impegnerà a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-xviii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo