Accordo
Art. XVIII
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XVIII
I partecipanti possono decidere all'unanimità di mettere fine al programma; in questo caso priorità di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sarà data al partecipante che si impegnerà a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-xviii