Accordo

Art. XX

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XX 1. Se un partecipante desidera ritirarsi dalla fase di sviluppo del programma, in applicazione dell'art. VII, paragrafo 2-c), egli ne dà notifica all'Organizzazione. Questo ritiro ha effetto a partire dalla data di notifica con riserva delle seguenti disposizioni: a) il partecipante che si ritira è tenuto a saldare nel modo stabilito l'ammontare dei suoi contributi al bilancio annuo in corso o dei bilanci precedenti; b) il partecipante che si ritira è tenuto a contribuire alla sua parte dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti di impegno votati e utilizzati in base al bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti relativi alla fase di sviluppo; c) il partecipante che si ritira resta membro del Consiglio direttivo del programma fino al compimento dei suoi obblighi previsti ai precedenti commi a) e b). Egli ha diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi. 2. Il partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data del suo ritiro effettivo. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro, nessun diritto o obbligo relativo al partecipante può nascere da quella parte del programma alla quale egli non contribuisce più, a meno che non sia stato stabilito diversamente tra lui e gli altri partecipanti. Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione della Organizzazione si applicano mutatis mutandis. 3. Se uno Stato non membro della Organizzazione che ha aderito al programma in virtù delle disposizioni dell'articolo XVII del presente accordo si ritira dal programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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