Accordo

Art. XXII

In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XXII 1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le parti ne avranno notificato la accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati al presente accordo possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma in conformità alle disposizioni particolari delle clausole di revisione di tali allegati.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-xxii

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