Art. 3
In vigore dal 24 giu 1975
In conformità di quanto stabilito dall', secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alte spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilità previste dall' della legge predetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° aprile 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
MARTINELLI - ORLANDO
- DONAT-CATTIN -
BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-rd-3