Art. 2
In vigore dal 24 giu 1975
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli , XVI e 12 degli accordi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-rd-2