Art. 8

LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

In vigore dal 28 mar 1975
Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni e integrazioni. I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
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