Art. 6

LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

In vigore dal 28 mar 1975
I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
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