Art. 12

LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

In vigore dal 28 mar 1975
Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283. L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della Biblioteca nazionale centrale o del soprintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonchè al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte. A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato alla lettera d) dell' della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo