Art. 5
LEGGE 1 marzo 1975, n. 44
In vigore dal 28 mar 1975
Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.
I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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