Art. 3

LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

In vigore dal 28 mar 1975
I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale. Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.
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