Art. 7

LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

In vigore dal 28 mar 1975
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata: a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico; b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonchè al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo; c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica; d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica. Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata: a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale; b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni; c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali; d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella lettera a) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature. Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento.
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