Art. 13
LEGGE 1 marzo 1975, n. 44
In vigore dal 28 mar 1975
È abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-03-01;44#art-13