Convenzione
Art. 12
Utili di capitale capital gains
In vigore dal 13 dic 1974
Utili di capitale (capital gains)
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell' sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili non sono tassabili che nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno degli Stati contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o base fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di siffatti beni mobili sono tassabili in tale altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito del genere indicato negli , e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell', del paragrafo 4 dell' o del paragrafo 3 dell'.
In tali casi gli utili provenienti dalla alienazione di detti beni mobili sono tassabili nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva della relativa impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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