Convenzione
Art. 17
Pensioni
In vigore dal 13 dic 1974
Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato contraente, ad un residente di uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego, non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-17