Convenzione
Art. 14
Lavoro subordinato
In vigore dal 13 dic 1974
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli , gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente non sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo e di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-14