Convenzione
Art. 10
Interessi
In vigore dal 13 dic 1974
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta così applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare degli interessi stessi. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della presente limitazione.
3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-10