Convenzione
Art. 9
Dividendi
In vigore dal 13 dic 1974
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società che è residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia seno esenti dalla sovraimposta (sur-tax) irlandese.
5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, delle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
7. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
8. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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