Convenzione

Art. 7

Navigazione marittima ed aerea

In vigore dal 13 dic 1974
Navigazione marittima ed aerea I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-7

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