Convenzione
Art. 7
Navigazione marittima ed aerea
In vigore dal 13 dic 1974
Navigazione marittima ed aerea
I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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