Convenzione

Art. 2

L'oggetto

In vigore dal 13 dic 1974
L'oggetto 1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono: a) in Irlanda (e qui di seguito indicate quali imposta irlandese): I. - l'imposta sul reddito - compresa la sovraimposta (the income tax - inclunding sur-tax); II. - l'imposta sugli utili delle società (the corporation profits tax); b) in Italia (e qui di seguito indicate quali imposta italiana): I. - l'imposta sul reddito dei terreni; II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. - l'imposta sul reddito agrario; V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. - l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. - l'imposta sui dividendi. 4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-2

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