Convenzione

Art. 21

Concessione del credito di imposta

In vigore dal 13 dic 1974
Concessione del credito di imposta 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Nel caso di un residente dell'Irlanda, l'imposta italiana dovuta secondo la legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonte situata in Italia, è deducibile, in conformità alle specifiche disposizioni della legge irlandese, dall'imposta dovuta in Irlanda sullo stesso reddito. Quando tale reddito è costituito da dividendi pagati da una società residente in Italia, la somma da dedurre è determinata aggiungendo all'imposta italiana dovuta sui dividendi l'imposta italiana dovuta dalla società sui suoi utili. Se l'elemento di reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito ma soltanto all'imposta sugli utili delle società, la deduzione sarà fatta dall'imposta sugli utili delle società limitatamente, però, a quella parte d'imposta pagata in Italia che eccede il 27 per cento di tale elemento di reddito. La deduzione, tuttavia, non deve eccedere la quota d'imposta sugli utili delle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposta sugli utili delle società. b) Nel caso di un residente dell'Italia, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della convenzione medesima, incidere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta irlandese sul reddito (non esente in Irlanda in virtù della presente convenzione) nel modo seguente: 1) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Irlanda, direttamente o mediante ritenuta, deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte dovute sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Irlanda su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. 2) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Irlanda eccedente il 27 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. 2. Nel caso di una persona fisica che è residente in Irlanda ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese ed è anche residente in Italia ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana, le disposizioni del paragrafo 1 a) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Italia, e le disposizioni del paragrafo 1 b) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Irlanda. Il reddito che una persona fisica residente in Irlanda ricava da fonti situate nel Regno Unito va considerato come reddito proveniente da fonti situate in Irlanda se detto reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito del Regno Unito. 3. Ai fini del presente articolo, gli utili o remunerazioni conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una professione o impiego in uno Stato contraente sono considerati come redditi derivanti da fonti situate in tale Stato contraente, e le prestazioni di una persona fisica, la quale svolge la sua attività totalmente o principalmente su navi o aeromobili devono considerarsi compiute nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-21

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