Art. 12 · Utili di capitale capital gains
Convenzione

Art. 12

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Utili di capitale capital gains

In vigore dal 13 dic 1974
Utili di capitale (capital gains) 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell' sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili non sono tassabili che nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno degli Stati contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o base fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di siffatti beni mobili sono tassabili in tale altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito del genere indicato negli , e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell', del paragrafo 4 dell' o del paragrafo 3 dell'. In tali casi gli utili provenienti dalla alienazione di detti beni mobili sono tassabili nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito. 4. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva della relativa impresa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-12