Regolamento

Art. 37

In vigore dal 1 feb 1974
(a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate o più, hanno diritto a voti supplementari assegnati in base alla seguente scala: Voti Tonnellaggio lordo supplementari - - 100.000 - 499.999.............................. 1 500.000 - 1.999.999.............................. 2 2.000.000 - 7.999.999.............................. 3 8.000.000 - e oltre................................ 4 (b) Le valutazioni del tonnellaggio sono fatte in conformità con l' del regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo