Regolamento
Art. 38
In vigore dal 1 feb 1974
Ciascun Governo membro può designare uno o più candidati che possono avere la nazionalità di una qualsiasi delle Parti contraenti. Se possibile, le candidature devono pervenire all'Ufficio almeno tre mesi prima dello inizio della Conferenza. La lista dei candidati sarà chiusa dieci giorni prima dell'inizio della Conferenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-38