Regolamento

Art. 43

In vigore dal 1 feb 1974
(a) I tre candidati di nazionalità differente che abbiano ottenuto il più alto numero di voti saranno considerati eletti. (b) Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti e si renda quindi impossibile coprire i tre posti secondo le condizioni previste al paragrafo precedente, sarà tenuto un nuovo scrutinio per stabilire la rispettiva posizione soltanto di quei candidati che hanno ottenuto un eguale numero di voti.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-43

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