Regolamento
Art. 42
In vigore dal 1 feb 1974
(a) Per esprimere i loro voti per l'elezione dei membri del Comitato direttivo, le delegazioni devono iscrivere su un numero di schede di voto, pari al numero di voti al quale ognuna di esse ha diritto, i nomi dei soli tre candidati che esse desiderano eleggere. (b) I tre candidati iscritti in ciascuna scheda di voto devono essere di nazionalità differente.
(c) Tutte le schede di voto non compilate in stretta conformità con i paragrafi (a) e (b) saranno annullate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-42