Regolamento

Art. 46

In vigore dal 1 feb 1974
(a) Se un posto di direttore si rende vacante durante il periodo fra due conferenze e più di due anni prima che si riunisca la successiva Conferenza, il Comitato direttivo procederà a un'elezione straordinaria per corrispondenza per coprire tale vacanza. (b) In questo caso, l'Ufficio invita i Governi membri a inviare una lista di candidati in conformità con gli articoli da 38 a 40. Alla recezione di tali liste, l'elezione avrà luogo con procedura strettamente analoga a quella prevista dagli articoli da 41 a 43. (c) Espletata la procedura sopra menzionata, il Comitato notifica immediatamente ai Governi membri il risultato dello scrutinio e invita il direttore eletto ad assumere le sue funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo