Art. 1
In vigore dal 1 feb 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-rd-1