Regolamento

Art. 39

In vigore dal 1 feb 1974
Ogni candidato deve avere una notevole esperienza di mare e possedere un'estesa conoscenza pratica in materia di navigazione e di idrografia. In sede di elezioni, deve essere presa in considerazione soltanto la capacità tecnica e amministrativa dei candidati. Non è loro richiesto il possesso di alcun particolare rango o posizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo