Art. 39
Regolamento

Art. 39

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In vigore dal 1 feb 1974
Ogni candidato deve avere una notevole esperienza di mare e possedere un'estesa conoscenza pratica in materia di navigazione e di idrografia. In sede di elezioni, deve essere presa in considerazione soltanto la capacità tecnica e amministrativa dei candidati. Non è loro richiesto il possesso di alcun particolare rango o posizione.
Storico versioni

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