Regolamento

Art. 33

In vigore dal 1 feb 1974
(a) L'Ufficio dirama un annuario che fornisce tutte le necessarie informazioni sugli uffici idrografici dei Governi membri e, nella misura in cui tali informazioni possono essere ottenute, su quelli di altri Governi. (b) L'annuario comprende gli indirizzi dei rappresentanti ufficiali designati in conformità con l', e le seguenti informazioni: (i) una lista dei Governi che hanno partecipato ai lavori dell'Ufficio fra la data della sua creazione e la data dall'entrata in vigore della convenzione; (ii) una lista dei Governi membri; (iii) una lista dei Governi che hanno denunciato la convenzione ai termini dell'articolo XXII; (iv) una tabella del tonnellaggio delle flotte dei Governi membri; (v) una tabella indicante le quote (finanziarie), i contributi e il numero dei voti dei Governi membri.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo