Regolamento
Art. 16
In vigore dal 1 feb 1974
La sospensione dei diritti di un Governo membro in applicazione alle disposizioni dell'articolo XV della convenzione viene notificata dal Comitato direttivo al Governo interessato alla data del 10 luglio, o poco dopo, dell'anno in cui dovrebbe essere corrisposto un terzo contributo annuo. Qualsiasi Governo membro così privato dei suoi diritti di membro, rimane debitore verso l'Ufficio dei contributi relativi a due anni non versati al momento della sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-16