Regolamento

Art. 13

In vigore dal 1 feb 1974
(a) I contributi annui dei Governi al bilancio ordinario, nella misura specificata nell', devono essere corrisposti il 1 gennaio dell'anno finanziario corrispondente. Il versamento deve essere effettuato puntualmente. (b) Il tasso di scambio da applicarsi è quello vigente alla data della spedizione del contributo: tale data deve essere immediatamente notificata all'Ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-13

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