Regolamento

Art. 11

In vigore dal 1 feb 1974
Dopo la chiusura del periodo finanziario corrispondente a un bilancio, non può essere assunto alcun nuovo impegno finanziario riferentesi al bilancio stesso. Impegni in sospeso possono essere estinti per un ulteriore periodo di tre mesi.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo