Regolamento
Art. 11
In vigore dal 1 feb 1974
Dopo la chiusura del periodo finanziario corrispondente a un bilancio, non può essere assunto alcun nuovo impegno finanziario riferentesi al bilancio stesso. Impegni in sospeso possono essere estinti per un ulteriore periodo di tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-11