Regolamento

Art. 12

In vigore dal 1 feb 1974
Tutti i fondi dell'Ufficio sono sotto il controllo del Comitato direttivo. Nessuna spesa eccedente i 1.000 franchi oro può essere contratta senza la preventiva approvazione di uno dei membri del Comitato direttivo. Pagamenti eccedenti i 10.000 franchi oro richiedono l'approvazione preventiva dell'intero Comitato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo