Regolamento

Art. 14

In vigore dal 1 feb 1974
Un Governo che acceda alla convenzione sarà tenuto a pagare il suo contributo per quell'anno soltanto se la sua adesione entra in effetto prima del 1 luglio. Se la sua adesione entra in effetto a quella data o dopo, sarà tenuto a versare soltanto la metà del suo contributo.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-14

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