Regolamento

Art. 19

In vigore dal 1 feb 1974
L'Ufficio avrà a sua disposizione un fondo di riserva, il cui ammontare sarà stabilito dalla Conferenza. Tale fondo è destinato esclusivamente a mettere in grado l'Organizzazione di far fronte a spese straordinarie. Sarà utilizzato soltanto in circostanze straordinarie.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo