Regolamento

Art. 22

In vigore dal 1 feb 1974
In caso di scioglimento, la rimanenza dei fondi della Organizzazione sarà diviso fra i Governi che sono ancora parti della convenzione il giorno in cui quest'ultima cessa di avere effetto. L'ammontare dei crediti sarà diviso fra quei Governi in proporzione all'ammontare totale dei loro contributi a decorrere dal 1921. L'ammontare dei debiti sarà diviso fra quei Governi in proporzione al loro ultimo contributo annuo.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-22

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