Regolamento

Art. 25

In vigore dal 1 feb 1974
(a) Se il Comitato ritiene che un problema debba essere sottoposto ai Governi membri per essere risolto, invierà una lettera circolare ai loro rappresentanti, in conformità con l'articolo VI della convenzione, chiedendo loro di far conoscere all'Ufficio il parere dei loro rispettivi Governi. (b) In caso di parità di voti favorevoli o contrari, la questione deve essere deferita alla Conferenza successiva.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo