Regolamento

Art. 21

In vigore dal 1 feb 1974
Il revisore esterno nominato ai sensi dell' del regolamento generale assicura che le spese siano confacenti e conformi alle direttive date dalla Conferenza e che esse siano correttamente contabilizzate. Tale revisione può essere espletata in qualsiasi momento.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo