Regolamento
Art. 19
42 / 70In vigore dal 1 feb 1974
L'Ufficio avrà a sua disposizione un fondo di riserva, il cui ammontare sarà stabilito dalla Conferenza. Tale fondo è destinato esclusivamente a mettere in grado l'Organizzazione di far fronte a spese straordinarie. Sarà utilizzato soltanto in circostanze straordinarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-19