Regolamento

Art. 5

In vigore dal 1 feb 1974
Per l'applicazione della convenzione e dei suoi regolamenti, l'ammontare del tonnellaggio dei Governi membri sarà ottenuto addizionando ai 6/7 del tonnellaggio di dislocamento delle navi da guerra, il tonnellaggio lordo di tutte le altre navi superiori alle 100 tonnellate.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-5

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